IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1069 del 2000 proposto da Quarta Maria Rosaria, Pasca Teresa e Zilli Rossana, rappresentate e difese dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliate in Lecce presso il suo studio alla via Salandra n. 30; Contro Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro p.t., nonche' provveditore agli studi di Foggia p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato sede distrettuale di Lecce, presso i cui uffici domiciliano ex lege, per l'annullamento: a) dei 3 provvedimenti n. 1951 del 29 febbraio 2000 e nn. 2527 e 2535 del 23 marzo 2000 tutti di identico contenuto e motivazione, con cui il Ministero della P.I. ha respinto i 3 ricorsi prodotti dalle ricorrenti avverso gli altrettanti provvedimenti di esclusione dalla sessione riservata per il conseguimento della idoneita' per il personale docente nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge n. 124/1999 adottati dal provveditore agli studi di Lecce con decreti, tutti similari, del 10 gennaio 2000; b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, anche a carattere dispositivo, ivi compresi i tre predetti decreti di esclusione; Visti il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore Cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv. F. Carrozzo e A. Tarentini. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame, depositato in data 13 aprile 2000, le ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l'annullamento. Le ricorrenti sono state escluse dalla sessione riservata per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola elementare ai sensi dell'O.M. 153/1999 in quanto il servizio d'insegnamento prestato nella scuola elementare privata non sarebbe utile per l'ammissione alla sessione riservata e al relativo corso. Le ricorrenti, a seguito della proposizione del ricorso gerarchico, sono state ammesse con riserva alla frequenza del corso, superando infine gli esami finali e conseguendo dunque l'idoneita'. Con gli impugnati provvedimenti di cui sub a) dell'epigrafe il Ministero della P.I. ha respinto i ricorsi gerarchici proposti. Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, anche in relazione al precedente art. 1, e della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 nonche' della O.M. integrativa n. 33 del 7 febbraio 2000. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per manifesta illogicita', irrazionalita' e disparita'. Sviamento di potere. Violazione del d.lgs. 297/1994. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 124/1999 per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. In data 14 aprile 2000 si sono costituite formalmente in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi l'immissibilita' del ricorso e in subordine pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso. In data 23 giugno 2000 l'Amministrazione ha depositato in atti documentazione; in data 26 giugno 2000 le ricorrenti hanno depositato in atti una memoria conclusiva. All'udienza del 6 luglio 2000, in esito all'orale discussione, il ricorso e' stato per la decisione. D i r i t t o Rileva preliminarmente il Collegio che il primo articolato motivo di censura proposto dalle ricorrenti, pur se suggestivamente proposto, non puo' trovare accoglimento. Assumono le ricorrenti, premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento che l'art. 2, quarto comma, della legge n. 124/1999 avrebbe introdotto un elemento assolutamente nuovo rispetto alla pregressa analoga normativa, consistente nel riconoscimento ai fini dell'ammissione alla sessione riservata anche del servizio di insegnamento reso in scuole non statali (ai fini della maturazione del prescritto periodo di servizio di insegnamento per 360 giorni nell'arco di tempo considerato; il disposto normativo e' riferito all'insegnamento reso in scuole non statali legalmente riconosciute, pareggiate o nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole elementari parificate, sempre ai fini della maturazione del servizio di insegnamento per 360 giorni entro l'arco di tempo considerato. A dire delle ricorrenti tale innovazione dimostrerebbe una ratio legis piu' ampia rispetto a quella manifestata in precedenti analoghi provvedimenti legislativi, nel senso che il legislatore avrebbe perseguito l'obiettivo di eliminazione del precariato avente determinati requisiti non solo nell'ambito della scuola statale, ma anche di quella privata. Conseguentemente l'art. 2 della legge n. 124/1999 e l'art. 2 del bando di concorso (O.M. 153/1999) dovrebbe interpretarsi in tale ottica estensivamente, con conseguente valutabilita' non solo del servizio reso nelle scuole elementari parificate, ma anche nelle scuole non statali di altra tipologia (quelle individuate dall'art. 143 del d.lgs. 297/1994) e cioe' le scuole sussidiate e le scuole private autorizzate. La tesi delle ricorrenti non appare al Collegio condivisibile, attesa la tassativita' e il chiaro tenore della norma di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge n. 124/1999, anche in considerazione del fatto che non puo' interpretarsi estensivamente una disposizione che per sua natura presenta caratteri derogatori ed eccezionali rispetto agli ordinari mezzi di accesso al ruolo, trattandosi di sessione riservata. Peraltro l'interpretazione proposta appare in chiaro contrasto con il tenore letterale della norma (in claris non fit interpretatio). Conseguentemente sotto tale profilo gli impugnati provvedimenti di esclusione, cosi' come i provvedimenti di reiezione del ricorso gerarchico appaiono perfettamente conformi al dettato normativo, nel senso sopra indicato. Conseguentemente tale motivo va respinto e disatteso. Ritiene invece il Collegio che l'eccezione di costituzionalita' sollevata dalle ricorrenti con il secondo motivo del ricorso non sia manifestamente infondata (salvo che per il presunto contrasto con l'art. 4 Cost., profilo di costituzionalita' che il Collegio ritiene invece ictu oculi infondato). Assumono infatti le ricorrenti che il riconoscimento come utile del servizio di insegnamento reso nella scuola non statale parificata a fronte della non computabilita' - viceversa del servizio di insegnamento reso in scuola elementare autorizzata integrerebbe ingiustificata disparita' di trattamento, attesa la sostanziale identita' di situazione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonche' in violazione dei principi di buona amministrazione protetti dall'art. 97 della Carta costituzionale. Il collegio, premessa l'indubbia rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della decisione della causa, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 124/1999 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nei termini dianzi indicati. Riservata ogni altra decisione, il giudizio va pertanto immediatamente sospeso, in attesa della decisione della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.